Cassino – Stop alla lavorazione di rifiuti sanitari; il Tar respinge il ricorso della Fiotech

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Fiotech facendo saltare l’ipotesi di realizzazione di un impianto di lavorazione di rifiuti sanitari in via Cerro Antico a Cassino. Un impianto progettato per lavorare e stoccare almeno 60.000 tonnellate l’anno di rifiuti sanitari pericolosi e non.
Le motivazioni della sentenza sono state illustrate questa mattina dal sindaco Enzo Salera e dal consigliere comunale ed ingegnere Emiliano Evangelista che a suo tempo aveva redatto una specifica relazione su incarico di un comitato di cittadini del luogo, presenti anche loro nella Sala Restagno del municipio.
“La dirigente regionale Flaminia Tosini – ha detto Salera – aveva rilasciato l’autorizzazione sulla base di una relazione che attestava una realtà diversa da quella reale. Infatti, negli atti depositati in regione la società aveva dichiarato che nel raggio di influenza di 500 metri dall’area produttiva si riscontrava la presenza di capannoni ad uso industriale e commerciale, oltre ad un piccolo agglomerato di tre, quattro edifici residenziali. Era aggiunto pure che nel raggio di due km dall’impianto non risultavano presenti edifici scolastici, asili, ospedali, case di riposo ed altre strutture sensibili”.
Ma “così come si legge in un punto della sentenza del Tar – ha detto il consigliere Evangelista – viene richiamato quanto rilevammo, e cioè che l’istruttoria di compatibilità ambientale era fondata sulle non veritiere dichiarazioni rese. Infatti, nel raggio di due chilometri si trovano circa 50 abitazioni in cui vivono nuclei familiari con bambini ed anziani, nonché l’Istituto agrario San Benedetto, con 600 alunni, due case di riposo per anziani, la caserme del Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, aziende agricole, ristoranti, agriturismi”.
La Regione Lazio, successivamente, preso atto degli elementi prodotti, in autotutela aveva revocato l’autorizzazione. Atto impugnato dalla Fiotech s.r.l. con ricorso al Tar la cui Sezione quinta lo ha però respinto condannando la ricorrente alle spese processuali in favore delle Amministrazioni costituite, tra cui il Comune di Cassino.